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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2013, n. 15

Art. 3
Atto costitutivo e statuto
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:
a) la denominazione e la sede legale;
b) lo scopo;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 14, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

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