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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2013, n. 15

Art. 4
Registri delle associazioni di promozione sociale
1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).
2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attività da almeno un anno.
3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:
a) le associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.
4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.
5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 Sito esterno e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.
6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).

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