LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo II
REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 4
Registri delle associazioni di promozione sociale
1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).
2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attività da almeno un anno.
3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:
a) le associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.
4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.
5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.
6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).
Art. 5
Registri comunali
1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni, così come previsto dall'articolo 8, comma 3;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 15.
4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.
Art. 6
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
1. Relativamente al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione , le Province e i Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000 .