LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 7
Forme di sostegno dell'associazionismo sociale
1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.
2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.
Art. 8
Fornitura di spazi e attrezzature
1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11), la Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.
3. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.
Art. 9
Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.
2. La Regione assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali nell'ambito della Conferenza Regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.
2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 383 del 2000 .
Art. 11
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.
Art. 12
Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.
Art. 13
Criteri di priorità per le convenzioni
1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.
Art. 14
Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale
1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.
4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la "Conferenza regionale della promozione sociale" cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.
Art. 15
Riduzione di tributi locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.
Art. 16
(sostituito comma 2 da art. 52 L.R. 30 luglio 2013, n. 15)
Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi
1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. L'insediamento delle associazioni è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.
Art. 17
Attività di controllo
1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.