LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
Oneri finanziari
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
Art. 19
Norme di indirizzo e coordinamento
1. Al fine di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può emanare apposite direttive.
Art. 20
Modificazioni di leggi regionali
1. Alla legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 21
Abrogazione di norme
1. La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) è abrogata.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogato.
4. L'articolo 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni "Pro-Loco") è abrogato.
Art. 22
Norma transitoria
1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla legge regionale n.10 del 1995, nonché nell'albo di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1981.
2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995 presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri di cui al comma 1, nonché a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2.
4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.
5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge.