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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002

Art. 18
Oneri finanziari
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

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