LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002
Art. 9
Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.
2. La Regione assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.