LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 11
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.
Note del Redattore:
(come disposto da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato abrogato dal 1 luglio 2015)
(come disposto dal comma 2 art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato modificato dal 1 luglio 2015)