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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2013, n. 15

L.R. 30 giugno 2014, n. 8

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le associazioni che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
5. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.
6. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nel registro del volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").

Note del Redattore:

(come disposto da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato abrogato dal 1 luglio 2015)

(come disposto dal comma 2 art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato modificato dal 1 luglio 2015)

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