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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2013, n. 15

L.R. 30 giugno 2014, n. 8

Art. 6

(sostituiti commi 1 e 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 25 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 , abrogato comma 2 da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione pubblicata sul BURERT. Tali modalità devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.
2. abrogato.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.
4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 12 e le forme di partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, o nei registri di altre regioni.

Note del Redattore:

(come disposto da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato abrogato dal 1 luglio 2015)

(come disposto dal comma 2 art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato modificato dal 1 luglio 2015)

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