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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2013, n. 15

L.R. 30 giugno 2014, n. 8

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
Oggetto e finalità della legge
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 Sito esterno (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), con la presente legge detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile.
4. Con la presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.
Art. 2
Associazioni di promozione sociale
1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della legge n. 383 del 2000 Sito esterno per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000 Sito esterno e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.
3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 3
Atto costitutivo e statuto
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:
a) la denominazione e la sede legale;
b) lo scopo;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 14, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Note del Redattore:

(come disposto da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato abrogato dal 1 luglio 2015)

(come disposto dal comma 2 art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato modificato dal 1 luglio 2015)

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