LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 33
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del titolo II del d.p.r. 327/2001 :
a) l'intero capo II;
b) gli articoli 12, 16, commi da 1 a 8, 17, 19 e 41.
2. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 ogni riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella presente legge, deve intendersi riferito alle disposizioni previste dalla normativa vigente.