LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 34
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonchè disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità);