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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Capo II

(modificato capo II del titolo II da art. 18 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Procedure espropriative per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica
Art. 6

(sostituito da art. 19 L.R. 3 giugno 2003 n. 10 , poi aggiunto comma 1 bis da art. 41 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi modificato comma 1 bis da art. 29 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Attività conferite
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.
1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).
Art. 6-bis

(articolo aggiunto da art. 20 L.R. 3 giugno 2003 n.10)

Opere di difesa del suolo e di bonifica
1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.
Art. 7 (1)

(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Poteri sostitutivi
1. Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6 bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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