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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Art. 25

(modificata lett. a) comma 2 da art. 26 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Competenze
1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:
a) esprime, ove richiesto, il parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
b) determina l'indennità definitiva e quella urgente di espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di arbitraggio di cui all'articolo 21 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno;
c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene;
d) determina l'indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo;
e) esercita i compiti già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in caso di abusi edilizi.
3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5.
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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