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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 del 23 dicembre 2002

Art. 24
Viabilità di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti integrazioni ad autorizzazioni di spesa, stabilite da precedenti leggi regionali a valere sui sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle provincie per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2003: + Euro 450.000,00
b) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)
Esercizio 2003: + Euro 2.500.000,00.

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