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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 del 23 dicembre 2002

Art. 30
Edilizia residenziale universitaria
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) e successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul Cap. 73135 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria:
Esercizio 2004: Euro 1.626.839,23
Esercizio 2005: Euro 1.626.839,23

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