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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 del 23 dicembre 2002

Art. 45
Contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie
1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie, conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura complessiva di Euro 41.000.000,00, da ripartirsi a favore di singole Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale al 31 dicembre 2001, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali di importo costante.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1, alle singole Aziende sanitarie.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 voce n. 10 " Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti " , elenco n. 2 allegato alla presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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