LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2003, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21200 " Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni) " .
Euro 258.228,45 |
b) Cap. 21205 " Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni) " .
Euro 258.228,45. |