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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 11
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22255 " Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - spese di investimento (art. 27, comma 1 lett. b) L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche) " .
Esercizio 2003: Euro 13.376.233,69.
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 22202 Contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche - abrogata)
Euro 180.136,72

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