LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Qualificazione e sviluppo del termalismo
1. Alle autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali per le concessioni di contributi volti alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43, comma 3, lettere b), c), d) ed f) della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo), è apportata la riduzione di Euro 1.847.249,64, a valere sul Cap. 29300 ed afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale.