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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 27
Fondo socio-assistenziale regionale
1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma dell'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale), nell'ambito del Cap. 57200, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2003: + Euro 4.500.000,00
Esercizio 2004: Euro 3.000.000,00

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