LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 29
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), come modificata dalla legge regionale 23 marzo 1984, n. 14, è disposta, per l'esercizio 2003, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.549.370,70 a valere sul Cap. 73060 nell'ambito della U.B.P. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.