LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 40
Modifica all'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 2002, n.17 Definizione dei termini per interventi di incentivazione in materia turistica relativi ai programmi degli anni 1997, 1998 e 1999, ex leggi regionali 24 agosto 1987, n. 26 e 1 febbraio 2000, n. 2
1.
L'articolo 12 ( " Norma transitoria " ) della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia- Romagna) è così sostituito:
"1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel settore dell'incentivazi one turistica relativi agli anni 1997, 1998 e 1999 di cui alla legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 (Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche), come modificata dalla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 2, per i quali non sono stati definiti i termini di fine lavori e di rendicontazione degli stessi alla Regione, la Giunta regionale provvede, con propri atti deliberativi, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere. " .