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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 41
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione , da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.
1 ter L'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco spa e per l'avvio dell'attività del Consorzio " Azienda Speciale Valli di Comacchio " ) è abrogato. " .

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