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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 6
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:
a) Cap. 14070 " Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvopastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6) " .
Esercizio 2003: Euro 1.742.500,00
b) Cap. 14435 " Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazioni (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79) " .
Esercizio 2003: Euro 1.742.500,00.

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