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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato24/12/2009
2. Testo Coordinato28/12/2004
3. Testo Originale23/12/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2011

Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 29
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), come modificata dalla legge regionale 23 marzo 1984, n. 14, è disposta, per l'esercizio 2003, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.549.370,70 a valere sul Cap. 73060 nell'ambito della U.B.P. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

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