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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 183 del 24 dicembre 2002

Art. 11
Progetti finalizzati e progetti innovativi
1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di "progetti finalizzati" e la realizzazione di "progetti innovativi" .
2. I "progetti finalizzati" sono incentivati con la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1. Il contributo, qualora riguardi imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, è concesso in regime "de minimis", nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo.
3. La Regione può altresì realizzare direttamente, anche mediante l'ausilio di soggetti esterni, "progetti innovativi" aventi carattere di sperimentalità ed innovazione per il settore turistico.

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