Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 183 del 24 dicembre 2002

Art. 12
Tipologia dei contributi
1. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2, conferisce ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia di cui all'articolo 13 un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo mediante la concessione di garanzie fideiussorie.
2. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.

Espandi Indice