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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 183 del 24 dicembre 2002

Art. 13
Caratteristiche dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia
1. Possono accedere ai contributi di cui al presente titolo i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale e regionale, fra operatori singoli o associati che realizzino gli interventi indicati nei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
b) associare a parità di condizione qualunque impresa operante nel settore del turismo ne faccia richiesta;
c) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi a qualunque operatore turistico associato ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
d) consentire la nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
e) prevedere nel proprio Statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una causa di scioglimento.
2. Dei Consorzi Fidi e delle Cooperative di Garanzia di cui al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.

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