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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 183 del 24 dicembre 2002

Art. 15
Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di assegnazione
1. Per l'assegnazione di contributi in conto interesse attualizzati i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia stipulano convenzioni con gli Istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.
2. I contributi di cui al comma 1 si considerano concessi ai soci o associati operanti nel settore del turismo, in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, nel momento della formalizzazione dell'assegnazione da parte del Consorzio o della Cooperativa. La Giunta regionale definisce periodicamente l'abbattimento applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1. L'importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà in nessun caso essere inferiore ad un punto percentuale.
3. L'agevolazione derivante dalla concessione della garanzia fideiussoria è concessa in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001. L'entità dell'agevolazione è calcolata secondo uno dei metodi indicati al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla GUCE serie C 71 dell'11 marzo 2000. Ai sensi della stessa Comunicazione l'aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene prestata la garanzia.

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