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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 183 del 24 dicembre 2002

Art. 9
Interventi a sostegno del termalismo
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, incentiva il turismo termale considerata la valenza ai fini della diversificazione dell'offerta turistica regionale, tramite la valorizzazione delle risorse dei territori termali.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono essere concessi contributi per interventi, di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti strutture:
a) stabilimenti termali destinati all'uso pubblico;
b) strutture ricettive alberghiere ubicate nelle aree definite "termali" dai vigenti strumenti urbanistici comunali, limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi termali;
c) edifici posti nelle aree definite "termali" dai vigenti strumenti urbanistici comunali, per interventi strettamente funzionali all'attività termale primaria.
3. Sono escluse delle agevolazioni le spese relative a:
a) nuova captazione nonché razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
b) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
c) studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
d) apparecchiature mediche;
e) acquisto di aree ed immobili.

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