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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 10
Tipologia e ammontare dei contributi
1. Alle imprese singole e associate, per interventi disciplinati dal presente titolo che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, possono essere concessi contributi in conto capitale, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 e dai criteri regionali e provinciali approvati ai sensi degli articoli 3 e 4. Qualora il soggetto beneficiario non sia qualificabile piccola o media impresa, i contributi possono essere concessi solo nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, già iniziati al momento della presentazione della domanda ma non oltre i dodici mesi antecedenti, i contributi possono essere concessi esclusivamente secondo il regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.
3. Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per interventi che non configurino aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Qualora i contributi, per la tipologia del progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE si applicano i limiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 e per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6 i contributi sono concessi nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001.

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