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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 18
Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici
1. Il soggetto beneficiario del contributo avente natura di soggetto pubblico, qualora non sia proprietario dell'immobile oggetto del finanziamento, deve dichiarare di avere la disponibilità del bene, con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a cinque anni.

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