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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 7
Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative - Soggetti pubblici ed organismi a carattere non commerciale
1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili, per interventi inerenti:
a) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle qualità delle località e del territorio turistico, nonché alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico;
b) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica, e strutture ricettive non alberghiere.

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