Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 11

(aggiunto comma 3 bis. da art. 4 L.R. 29 maggio 2020, n. 1)

Progetti finalizzati e progetti innovativi
1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di "progetti finalizzati" e la realizzazione di "progetti innovativi" .
2. I "progetti finalizzati" sono incentivati con la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1. Il contributo, qualora riguardi imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, è concesso in regime "de minimis", nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo.
3. La Regione può altresì realizzare direttamente, anche mediante l'ausilio di soggetti esterni, "progetti innovativi" aventi carattere di sperimentalità ed innovazione per il settore turistico.
3 bis. Al fine di promuovere e rilanciare il turismo a seguito delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualificando ed innovando l'offerta turistica in relazione ai nuovi scenari, la Regione può concedere contribuiti a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Espandi Indice