LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14Art. 21
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).