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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Titolo II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo:
a) imprese singole o associate;
b) enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti pubblici;
c) associazioni e persone giuridiche private a carattere non commerciale di cui al titolo II del libro I del codice civile, dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2;
d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche, con i limiti e le indicazioni previste in apposito regolamento, per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6.
Art. 6

(inserita lett. d-bis) comma 2 da art. 11 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative - Imprese
1. Alle imprese singole e associate possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili. Sono ammissibili gli investimenti relativi a:
a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale;
b) complessi turistici ricettivi all'aria aperta come definiti dalla normativa regionale;
c) stabilimenti balneari;
d) strutture di servizio e complementari alla ricettività turistica, comprese le strutture autorizzate ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 287 Sito esterno (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), di interesse turistico, così come individuate nell'ambito dei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2;
e) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica.
2. Possono essere concessi inoltre contributi:
a) per l'ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), e da parte delle Agenzie di Viaggio e Turismo rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari;
b) per interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura e dell'impiantistica, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o almeno di un primo stralcio funzionale;
c) per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle attività;
d) per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei servizi ovvero per attività di commercio elettronico legate all'offerta turistica;
d bis) per l’abbattimento dei costi sui finanziamenti anche a medio e lungo termine.
Art. 7
Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative -
1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili, per interventi inerenti:
a) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle qualità delle località e del territorio turistico, nonché alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico;
b) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica, e strutture ricettive non alberghiere.
Art. 8

(aggiunto comma 2 bis. da art. 15 L.R. 26 luglio 2013 n. 14)

Interventi a sostegno del turismo montano
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, incentiva il turismo montano per la valorizzazione e per la salvaguardia dell'equilibrio socioeconomico delle aree appenniniche attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna nel rispetto dell'ambiente.
2. A tale scopo ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad eccezione delle spese per l'acquisto di aree e immobili, per interventi inerenti:
a) strutture ricettive, acquisizione di impianti e attrezzature finalizzate alla fruizione turistica del territorio montano;
b) strutture sportive, ricreative finalizzate alla migliore fruibilità turistica ed alla qualità del territorio montano.
2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).
Art. 9
Interventi a sostegno del termalismo
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, incentiva il turismo termale considerata la valenza ai fini della diversificazione dell'offerta turistica regionale, tramite la valorizzazione delle risorse dei territori termali.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono essere concessi contributi per interventi, di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti strutture:
a) stabilimenti termali destinati all'uso pubblico;
b) strutture ricettive alberghiere ubicate nelle aree definite "termali" dai vigenti strumenti urbanistici comunali, limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi termali;
c) edifici posti nelle aree definite "termali" dai vigenti strumenti urbanistici comunali, per interventi strettamente funzionali all'attività termale primaria.
3. Sono escluse delle agevolazioni le spese relative a:
a) nuova captazione nonché razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
b) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
c) studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
d) apparecchiature mediche;
e) acquisto di aree ed immobili.
Art. 10
Tipologia e ammontare dei contributi
1. Alle imprese singole e associate, per interventi disciplinati dal presente titolo che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, possono essere concessi contributi in conto capitale, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 e dai criteri regionali e provinciali approvati ai sensi degli articoli 3 e 4. Qualora il soggetto beneficiario non sia qualificabile piccola o media impresa, i contributi possono essere concessi solo nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, già iniziati al momento della presentazione della domanda ma non oltre i dodici mesi antecedenti, i contributi possono essere concessi esclusivamente secondo il regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.
3. Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per interventi che non configurino aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Qualora i contributi, per la tipologia del progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE si applicano i limiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 e per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6 i contributi sono concessi nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001.

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