Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Titolo V
VINCOLO DI DESTINAZIONE
Art. 17
Contributi per interventi realizzati da soggetti privati
1. I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della presente legge realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) sono vincolati alla specifica destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al mantenimento della piena funzionalità per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 stabiliscono:
a) la durata;
b) le modalità con cui viene garantito il vincolo, ivi compreso l'obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
c) eventuali garanzie sostitutive;
d) le procedure di vigilanza e controllo;
e) i casi di revoca e relative sanzioni.
3. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai beni di cui al comma 2 dell'articolo 6.
Art. 18
Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici
1. Il soggetto beneficiario del contributo avente natura di soggetto pubblico, qualora non sia proprietario dell'immobile oggetto del finanziamento, deve dichiarare di avere la disponibilità del bene, con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Espandi Indice