LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 23
Norma transitoria
1.
I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della
legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.
2.
I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'
articolo 43 della legge regionale n. 32 del 1988 sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.
3.
Le risorse giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per l'abbattimento degli interessi, presso i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al
capo V della legge regionale n. 3 del 1993, erogati ai sensi della normativa stessa, possono essere assegnate ai propri associati operanti nel settore del turismo, in base alle norme di cui al titolo IV della presente legge e ai criteri applicativi regionali di cui all'articolo 3, comma 2 dal momento della loro entrata in vigore.
4.
In sede di prima applicazione della presente legge il termine indicato all'articolo 10, comma 2 è elevato da dodici a diciotto mesi.