LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 6
(inserita lett. d-bis) comma 2 da art. 11 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)
Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative - Imprese
1.
Alle imprese singole e associate possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili. Sono ammissibili gli investimenti relativi a:
a)
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale;
b)
complessi turistici ricettivi all'aria aperta come definiti dalla normativa regionale;
c)
stabilimenti balneari;
d)
strutture di servizio e complementari alla ricettività turistica, comprese le strutture autorizzate ai sensi della
Legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), di interesse turistico, così come individuate nell'ambito dei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2;
e)
strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica.
2.
Possono essere concessi inoltre contributi:
a)
per l'ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), e da parte delle Agenzie di Viaggio e Turismo rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari;
b)
per interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura e dell'impiantistica, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o almeno di un primo stralcio funzionale;
c)
per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle attività;
d)
per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei servizi ovvero per attività di commercio elettronico legate all'offerta turistica;
d bis)
per l’abbattimento dei costi sui finanziamenti anche a medio e lungo termine.