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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 8

(aggiunto comma 2 bis. da art. 15 L.R. 26 luglio 2013 n. 14)

Interventi a sostegno del turismo montano
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, incentiva il turismo montano per la valorizzazione e per la salvaguardia dell'equilibrio socioeconomico delle aree appenniniche attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna nel rispetto dell'ambiente.
2. A tale scopo ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad eccezione delle spese per l'acquisto di aree e immobili, per interventi inerenti:
a) strutture ricettive, acquisizione di impianti e attrezzature finalizzate alla fruizione turistica del territorio montano;
b) strutture sportive, ricreative finalizzate alla migliore fruibilità turistica ed alla qualità del territorio montano.
2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).

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