LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 17
Contributi per interventi realizzati da soggetti privati
1.
I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della presente legge realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) sono vincolati alla specifica destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al mantenimento della piena funzionalità per un periodo non inferiore a cinque anni.
2.
In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 stabiliscono:
a)
la durata;
b)
le modalità con cui viene garantito il vincolo, ivi compreso l'obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
c)
eventuali garanzie sostitutive;
d)
le procedure di vigilanza e controllo;
e)
i casi di revoca e relative sanzioni.
3.
Il limite di cui al comma 1 non si applica ai beni di cui al comma 2 dell'articolo 6.