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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 19
Cumulo dei contributi
1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ai sensi della presente legge sono cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo.
2. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) ai sensi della presente legge, per interventi che non configurino aiuti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono cumulabili anche con altre agevolazioni, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono inoltre cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano qualificabili aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

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