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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Art. 2
Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge, sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE serie L 10 del 13 gennaio 2001 Sito esterno e al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla GUCE serie L 10 del 13 gennaio 2001 Sito esterno.
2. Non possono essere concessi singoli aiuti di importo superiore alle soglie definite dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.
3. Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si intende l'impresa così definita dalla Commissione europea.

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