LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 20
Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti
dal programma 2000 della
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a finanziare con mezzi propri di bilancio i progetti ammessi a finanziamento ai sensi della
Legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 2594 (
Legge 424/89 - art. 1 - commi 1 e 2 - Delibera del Consiglio regionale 1363/00 - Provvedimento di ammissione a contributo delle domande presentate entro l'8 maggio 2000), che pur essendo stati iniziati, non sono stati terminati entro la scadenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2001 (Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della
Legge 30 dicembre 1989, n. 424 ) per il 31 dicembre 2001. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine del 31 dicembre 2003, nel rispetto delle disposizioni dei criteri applicativi e dell'atto di assegnazione, relativi alla
Legge n. 424 del 1989 . I beneficiari sono ammessi ad ottenere un contributo in conto capitale. Restano validi gli importi di spesa ammessa e contributo concesso indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 2594 del 2000.