LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 22
Abrogazione di norme
1.
Sono abrogate:
a)
la
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e successive modificazioni;
b)
le lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 43 e il
comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo).