Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione allo sviluppo quale strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, e con la presente legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, per quanto possibile in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.

Espandi Indice