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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 11
Organismo gestionale
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento istituisce un organismo regionale dotato della necessaria autonomia organizzativa e gestionale al fine di garantire, nelle materie di cui alla presente legge:
a) maggiore efficacia ed efficienza all'azione regionale;
b) la necessaria tempestività nella realizzazione delle azioni;
c) lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche in connessione con lo svolgimento di attività all'estero ovvero in rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.

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