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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 15
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dall'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 10, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
2. Per garantire la continuità dell'azione regionale, gli interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie saranno programmati e realizzati, per l'esercizio 2002, secondo quanto previsto dalle L.R. 2 aprile 1996, n. 5 e L.R. 9 marzo 1990, n. 18.

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